Le aziende, istituzioni amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente convenzione, devono, in rapporto alla loro importanza ed agli eventuali rischi:

  • a)disporre di una propria infermeria o di un proprio posto di pronto soccorso;
  • b)disporre di una infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi;
  • c)disporre di uno o piu' armadi, cassette o borse di pronto soccorso.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art19 · fonte su Normattiva