Le aziende, istituzioni amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente convenzione, devono, in rapporto alla loro importanza ed agli eventuali rischi:
- a)disporre di una propria infermeria o di un proprio posto di pronto soccorso;
- b)disporre di una infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi;
- c)disporre di uno o piu' armadi, cassette o borse di pronto soccorso.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
