1. Un'infermeria a se stante sara' predisposta a bordo di ogni nave che imbarchi un equipaggio di quindici o piu' persone ed effettui traversate di piu' di tre giorni. La competente autorita' potra' concedere deroghe a questa disposizione per quanto concerne le navi adibite alla navigazione costiera. 2. L'infermeria sara' situata in un punto di facile accesso, e sara' sistemata in modo da ospitare confortevolmente i suoi occupanti e fornir loro, ad ogni istante, le necessarie cure. 3. L'accesso, le cuccette, l'illuminazione, la ventilazione, il riscaldamento e l'impianto d'acqua saranno predisposti in modo da garantire il confort degli occupanti e facilitarne il trattamento. 4. Il numero di cuccette dell'infermeria sara' stabilito dalla competente autorita'. 5. Gli occupanti l'infermeria disporranno, per loro uso esclusivo, di gabinetti situati nell'ambito dell'infermeria o in prossimita' della stessa. 6. Sara' vietato adibire l'infermeria ad un uso che non sia l'eventuale trattamento di malati. 7. Ogni nave che non imbarchi un medico a bordo dovra' disporre di un armadietto per medicinali del tipo approvato, munito di istruzioni di facile comprensione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art14 · fonte su Normattiva