[1]1. La presente convenzione obblighera' esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale.

[2]2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

[3]3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art21 · fonte su Normattiva