[1]1. Gli Stati membri, che hanno ratificato la presente convenzione, possono denunciarla dopo un periodo di dieci anni dalla data dell'iniziale entrata in vigore della convenzione stessa, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione.

[2]2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione, e che nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non facciano uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione al termine di ciascun periodo di dieci anni, secondo le condizioni previste nel presente articolo.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~art22 · fonte su Normattiva