Art. 5 (Convenzione 103)
[1]1. Se una donna allatta il suo bambino sara' autorizzata ad interrompere il lavoro a questo scopo durante uno o piu' periodi la cui durata sara' determinata dalla legislazione nazionale.
[2]2. Le interruzioni di lavoro per allattamento devono essere calcolate nella durata del lavoro e retribuite come tali nei casi in cui la materia e' disciplinata dalla legislazione nazionale o in conformita' a questa; nei casi in cui la materia e' disciplinata da contratti collettivi le condizioni saranno regolate secondo il contratto collettivo pertinente.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
