Quando una donna si assenta dal lavoro in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3 della presente convenzione, e' illegale per il suo datore di lavoro notificarle il licenziamento durante detta assenza o a una data tale che il termine di preavviso venga a spirare durante l'assenza succitata.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-103-art6 · fonte su Normattiva