Art. 6 (Convenzione 103)
Quando una donna si assenta dal lavoro in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3 della presente convenzione, e' illegale per il suo datore di lavoro notificarle il licenziamento durante detta assenza o a una data tale che il termine di preavviso venga a spirare durante l'assenza succitata.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
