Art. 17 (Convenzione 91)
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro dovra' presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e stabilira' se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
