Le disposizioni degli articoli da 21 a 27 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art29 · fonte su Normattiva