La Turchia si dichiara disposta ad eliminare nei confronti della Comunita', le restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione ad un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando cio' le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alla Turchia.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art28 · fonte su Normattiva