Ai fini di facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 17 dell'Accordo di Associazione, le Parti Contraenti si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le loro rispettive politiche economiche. In caso di necessita' il Consiglio di Associazione raccomanda le misure adatte a far fronte alla situazione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art49 · fonte su Normattiva