Ai fini di facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 17 dell'Accordo di Associazione, le Parti Contraenti si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le loro rispettive politiche economiche. In caso di necessita' il Consiglio di Associazione raccomanda le misure adatte a far fronte alla situazione.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
