1. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione, nella misura in cui cio' sia consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti. 2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi ed i movimenti di capitali siano limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, si applicano per analogia, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni relative all'abolizione delle restrizioni quantitative, alla prestazione di servizi e ai movimenti dei capitali. 3. Le Parti Contraenti si impegnano a non rendere piu' restrittivo, salvo il preventivo consenso del Consiglio di Associazione, il regime da esse applicato ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'Allegato III del Trattato che istituisce la Comunita'. 4. Ove necessario, le Parti Contraenti si concertano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e dei trasferimenti di cui all'articolo 19 dell'Accordo di Associazione e al presente articolo.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
