[1]Articolo VI.
[2](1) Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per l'Italia venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio del Canada, la legislazione canadese non le si applichera'. (2) Qualora una persona che sia soggetta alla legislazione canadese e che presti servizio come impiegato governativo per il Canada venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio della Repubblica italiana, la legislazione italiana non le si applichera' e le si applichera' la legislazione canadese come se fosse stata impiegata nel territorio canadese. (3) Le disposizioni di cui all'articolo V, paragrafo (2), in materia di scelta della legislazione si applicheranno al cittadino di una delle due Parti che, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, sia impiegato localmente quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte. (4) a) Il cittadino di una delle due Parti che, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte, avra' diritto di scegliere, entro tre mesi a partire dall'inizio del rapporto di impiego, l'applicazione della legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne l'impiego stesso. Se egli sceglie la legislazione della Parte di cui e' cittadino, tale legislazione gli si applichera' fino ad un massimo di 24 mesi; e se egli sceglie la legislazione della Parte nel cui territorio presta servizio, gli si applichera' tale legislazione. In entrambi i casi la sua scelta avra' effetto a partire dal giorno in cui egli ne avra' data comunicazione alla idonea Autorita' competente.
- b)Se una persona legittimata ad esercitare la scelta di cui alla lettera a) non si avvalga di tale diritto, ad essa si applichera' la legislazione della Parte nel cui territorio e' impiegata.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
