[1]PRESTAZIONI AI SUPERSTITI, PER INVALIDITA', PER I FIGLI E PER MORTE Articolo XIII.

[2](1) Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle prestazioni ai superstiti, alle prestazioni per invalidita', alle prestazioni per i figli e alle prestazioni in caso di morte nella misura richiesta dalla natura della prestazione. (2) Qualora una persona abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtu' della legislazione di una Parte senza far ricorso alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo, la prestazione sara' prorogabile anche nel territorio dell'altra Parte. (3) Qualora una persona non abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtu' della legislazione di una delle due Parti, l'acquisizione del diritto alla prestazione sara' determinata totalizzando i periodi accreditati in base alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo. Ai soli fini delle prestazioni ai superstiti, delle prestazioni per i figli e delle prestazioni in caso di morte, ogni riferimento nel presente articolo ad un periodo accreditato dovra' intendersi come relativo alla persona in virtu' dei cui contributi e' richiesta una prestazione. (4) a) Ai fini della determinazione dell'ammontare di una prestazione erogabile da parte del Canada ai sensi del paragrafo (5) del presente articolo, un anno per il quale sono stati versati contributi in virtu' della legislazione italiana per almeno 13 settimane verra' considerato come un anno per il quale sono stati versati contributi in virtu' del Regime pensionistico del Canada, fatte salve le disposizioni relative ai periodi minimi di contribuzione in virtu' del Regime pensionistico del Canada, come potra' essere previsto nelle intese amministrative.

  • b)Ai fini della determinazione dell'ammontare delle prestazioni erogabili da parte dell'Italia in conformita' di quanto previsto dal paragrafo (5) si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo XI, paragrafo (4), lettere b) (i), (il) e (iii). (5) Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo XI, paragrafo (5), lettere a), b) e c). (6) Le prestazioni erogabili da una delle due Parti in virtu' del presente articolo saranno erogate anche se il titolare risiede nel territorio dell'altra Parte. (7) a) Qualora una persona abbia versato contributi per un periodo inferiore a 53 settimane in virtu' della legislazione italiana ed abbia versato contributi in virtu' della legislazione canadese per almeno due anni, tale periodo sara' riconosciuto dal Canada ai fini dell'applicazione del presente articolo ed il paragrafo (3) non si applichera' alla legislazione italiana.
  • b)Qualora una persona abbia versato contributi per un solo anno in virtu' della legislazione canadese e le siano stati accreditati contributi per almeno 52 settimane in virtu' della legislazione italiana, tale anno sara' riconosciuto dall'Italia ai fini dell'applicazione del presente articolo ed il paragrafo (3) non si applichera' alla legislazione canadese.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artxiii · fonte su Normattiva