[1]Articolo VIII.
[2]Fatto salvo quanto previsto all'articolo IX, paragrafo (3), i membri del personale navigante dipendenti da un vettore aereo internazionale operante in entrambi i Paesi saranno soggetti alla legislazione della Parte nel cui territorio il vettore ha la sua sede; ma, qualora essi risiedano nel territorio dell'altra Parte, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
