[1]Articolo VIII.

[2]Fatto salvo quanto previsto all'articolo IX, paragrafo (3), i membri del personale navigante dipendenti da un vettore aereo internazionale operante in entrambi i Paesi saranno soggetti alla legislazione della Parte nel cui territorio il vettore ha la sua sede; ma, qualora essi risiedano nel territorio dell'altra Parte, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artviii · fonte su Normattiva