Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 marzo 1938 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 725, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma il 31 marzo 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia, e l'Austria, per prorogare al 30 giugno 1937 la validita' dell'Accordo del 7 novembre 1936, concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 17 gennaio 1938 - Anno XVI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Ciano - Di Revel

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 5 marzo 1938 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-01-17;87~art1 · fonte del testo