L'estradizione non sara' concessa se l'infrazione per la quale e' domandata e' considerata dalla Parte richiesta, di materia politica, o connessa a tale infrazione. Per l'applicazione della presente convenzione, l'attentato alla vita del Capo dello Stato di uno dei due Paesi o di un membro della sua famiglia non sara' considerato come infrazione politica. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione viene punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente e questa pena non e' prevista dalla legge della Parte richiesta, l'estradizione potra' essere accordata solo a condizione che la Parte richiedente dia assicurazioni, giudicate sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena capitale non sara' eseguita.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art17 · fonte su Normattiva