L'estradizione non sara' concessa nei seguenti casi:

  • 1)quando il reato per il quale essa e' richiesta e' considerato dallo Stato richiesto come un reato politico o come un fatto connesso a tale reato;
  • 2)quando la persona di cui e' stata richiesta l'estradizione ha ricevuto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto;
  • 3)quando l'estradizione non e' compatibile con gli altri obblighi internazionali dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art5 · fonte su Normattiva