Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 5 — Reati politici
L'estradizione non sara' concessa nei seguenti casi:
- 1)quando il reato per il quale essa e' richiesta e' considerato dallo Stato richiesto come un reato politico o come un fatto connesso a tale reato;
- 2)quando la persona di cui e' stata richiesta l'estradizione ha ricevuto asilo politico nel territorio dello Stato richiesto;
- 3)quando l'estradizione non e' compatibile con gli altri obblighi internazionali dello Stato richiesto.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
