1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della convenzione, come modificato dall'articolo 1 del protocollo, e all'articolo 2 del protocollo stesso.

Testo vigente dal 11 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87~art2 · fonte su Normattiva