[1]DI RIFIUTI O DI ALTRE MATERIE

[2]1.1. Le Parti contraenti vietano l'immersione di tutti i rifiuti o di altre materie, ad eccezione di quelle enumerate all'Allegato 1, 2. L'immersione di rifiuti o di altre materie enumerate all'Allegato I e' subordinata al rilascio di un'autorizzazione. Le Parti contraenti adottano misure amministrative o legislative volte a garantire che il rilascio dei permessi e le relative condizioni soggiacenti rispettino le disposizioni dell'Allegato 2. Conviene concedere una particolare attenzione alle possibilita' di evitare l'immersione, privilegiando le soluzioni preferibili dal punto di vista dell'ambiente. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di vietare, per quel che la concerne l'immersione di rifiuti o di altre materie menzionate all'Allegato 1. Detta Parte notifica queste misure d'interdizione all'Organizzazione.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art4 · fonte su Normattiva