[1]GENERALI

[2]Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti applicano un approccio precauzionale in materia di salvaguardia dell' ambiente contro l'immersione di rifiuti o altre materie, tale approccio consiste nel prendere i provvedimenti preventivi appropriati qualora vi sia motivo di pensare che rifiuti o altre materie introdotte nell'ambiente marino potrebbero causare un pregiudizio, e cio' anche in mancanza di prove conclusive dell'esistenza di un vincolo di causalita' fra gli apporti ed i loro effetti. 2. In considerazione dell'approccio secondo cui colui che inquina dovrebbe in linea di massima assumersi il costo dell'inquinamento, ogni Parte contraente si adopera per incoraggiare pratiche secondo le quali le persone che essa autorizza a praticare l'immersione e l'incenerimento in mare, si assumono i costi connessi al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione ed alla padronanza dell'inquinamento, imposte per le attivita' in tal modo autorizzate, ed in debita considerazione dell'interesse pubblico. 3. Nell'applicare le disposizioni del presente Protocollo, le Parti contraenti agiscono in modo tale da non spostare, direttamente o indirettamente, i danni o la probabilita' di da un settore dell'ambiente ad un altro e da non sostituire un tipo d'inquinamento con un altro. 4. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata nel senso d'impedire alle Parti contraenti di prendere, individualmente e congiuntamente, misure piu' rigorose conformi al diritto internazionale per quanto riguarda la prevenzione, la riduzione e ove cio' sia possibile in pratica, 1' eliminazione dell'inquinamento.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;87~protocollo-art3 · fonte su Normattiva