[1]FUNZIONI PUBBLICHE
[2]1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. (b) Nonostante le disposizioni del comma i (a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto altro Stato e la persona fisica percipiente e' un residente di detto altro Stato che: (i) ha la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' del primo Stato; o (ii) senza avere la nazionalita' del primo Stato non e' divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica e' un residente di questo Stato e ne ha la nazionalita', senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale proviene la pensione. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 21 giugno 2011
