[1]STUDENTI ED APPRENDISTI

[2]1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente in qualita' di Studente, o un apprendista che riceve una formazione di carattere tecnico, professionale o aziendale non sara' assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente relativamente alle somme provenienti dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere alla propria istruzione per un periodo di 7 anni. 2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i' servizi resi nell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un'periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87~convenzione-art21 · fonte su Normattiva