1. Uno studente, apprendista o tirocinante che e' o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo della sua educazione o tirocinio sono esenti da imposta in detto primo Stato sui seguenti pagamenti o redditi percepiti o ricavati da essi per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione: (a) pagamenti derivanti da fonti al di fuori di detto Stato contraente ai fini del mantenimento, istruzione» studio o formazione; (b) sovvenzioni, borse di studio o riconoscimenti fomiti dal Governo, o organizzazioni scientifiche, educative, culturali o altre organizzazioni esenti da imposta. 2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93~accordo-art21 · fonte su Normattiva