[1]LIMITAZIONE DEI BENEFICI

[2]1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona residente di uno Stato contraente non ricevera' il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residenza era per il residente o qualunque persona collegata a tale residente di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87~convenzione-art29 · fonte su Normattiva