[1]IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; e (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87~convenzione-art30 · fonte su Normattiva