[1]Transito dei cittadini

[2]Ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di un cittadino consegnato all'altra Parte Contraente da uno stato terzo, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione, a meno che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;87~accordo-sulla-convezione-13-dicembre-1957-art5 · fonte su Normattiva