1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato collabora ai sensi della propria legislazione nazionale, consentendo il transito nel suo territorio, a condizione che nessuna ragione di ordine pubblico lo impedisca. 2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, tramite le Autorita' Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3, una richiesta con l'indicazione dell'identita' della persona condannata in transito. La richiesta di transito e' accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata. 3. Lo Stato di transito trattiene in custodia la persona in transito per tutto il tempo in cui tale persona si trova sul suo territorio. 4. Non e' necessaria una richiesta di transito se il trasporto e' effettuato per via aerea e non sono pre-visti scali nel territorio dello Stato di transito. 5. Ciascuno Stato puo' rifiutare il transito se:

  • a)la persona condannata e' un/a cittadino/a di tale Stato;
  • b)l'atto o l'omissione per cui e' stata inflitta la condanna non costituisce reato secondo la sua legislazione.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art19 · fonte su Normattiva