[1]delle coproduzioni

[2](1) Le "coproduzioni cinematografiche" devono essere identificate con la dicitura "coproduzione italo-bulgara" o "coproduzione bulgaro-italiana". (2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa o di coda, nei trailers, nel materiale promozionale pubblicitario, nelle manifestazioni artistiche e culturali, ai festival internazionali ed in qualsiasi altro evento.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art14 · fonte su Normattiva