[1]e lingue

[2](1) Ciascun coproduttore e' co-detentore degli elementi materiali ed immateriali della "coproduzione cinematografica". (2) Ciascun coproduttore e' co-detentore della copia fisica del negativo originale o di qualsiasi altro supporto di registrazione in cui la copia master della coproduzione viene prodotta, esclusi i diritti di proprieta' intellettuale che possono essere inseriti in detta copia fisica, eccetto quanto viene fissato dai coproduttori nel contratto di coproduzione. (3) Qualora la coproduzione venga fatta su un negativo in pellicola, il negativo viene sviluppato in un laboratorio scelto congiuntamente dai coproduttori dove viene depositato sotto un nome concordato. Il laboratorio deve appartenere ad uno dei due Paesi e, solo in casi eccezionali, fornendo adeguate motivazioni tecniche, e' possibile rivolgersi ad un diverso Paese, informandone le Autorita' competenti. (4) Ciascuna "coproduzione cinematografica" deve comportare almeno la versione nelle lingue italiana e bulgara.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art10 · fonte su Normattiva