Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 1954 al 16 dicembre 2010. 496 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, concernente il riordinamento degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al dipendente personale di collaborazione, con le seguenti modificazioni:
tolto: L'art. 1 e' sostituito dal seguente: I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tabella allegata. Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni. Il primo comma, prima parte, dell'art. 2, e' sostituito dal seguente: Sulla quota degli emolumenti, indicati ai numeri 1, 7, 8 e 9 della tabella allegata al presente decreto, spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto delle spese di ufficio e sulla somma eccedente lire 150.000 annue, e' dovuto un contributo allo Stato nella misura appresso indicata: L'art. 4 e' sostituito dal seguente: Gli emolumenti di cui all'art. 1 sono dovuti per meta' al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario e per meta' al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, addetto a ciascuna conservatoria dei registri immobiliari. Spettano per altro interamente al conservatore o al procuratore incaricato del servizio ipotecario gli emolumenti che sono ragguagliati al numero delle facciate scritte. Le modalita' per la ripartizione tra il personale di collaborazione degli emolumenti indicati nel comma precedente, saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze. La quota di emolumenti spettanti a ciascun impiegato di collaborazione non puo' eccedere i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo. Le somme attribuite ai sensi del primo comma al personale di collaborazione, che eccedano la quota stabilita dal comma precedente, sono versate, a cura dei conservatori o dei procuratori incaricati del servizio ipotecario, entro trenta giorni dalla loro riscossione, in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata. L'eventuale eccedenza fra la media mensile degli emolumenti riscossi o spettanti a ciascun impiegato di collaborazione, durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, e' attribuita a titolo di assegno personale. Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento. La spesa per la corresponsione dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. L'art. 5 e' sostituito dal seguente: Nulla e' innovato al disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130. La tabella allegata al decreto e' sostituita da quella allegata alla presente legge.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-09-26;870~artunico · fonte del testo