[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali adottata dalla Conferenza generale nella sua sedicesima sessione Parigi, 14 novembre 1970

[4]La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunitasi a Parigi dal 12 ottobre al 14 novembre 1970 nella sua sedicesima sessione, Ricordando l'importanza delle disposizioni della Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale adottata dalla Conferenza Generale nella sua quattordicesima sessione, Considerando che lo scambio dei beni culturali tra le nazioni con fini scientifici, culturali ed educativi approfondisce la conoscenza della civilizzazione umana, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e fa nascere il rispetto e la stima reciproci fra le nazioni, Considerando che i beni culturali sono uno degli elementi fondamentali della civilizzazione e della cultura dei popoli e che essi assumono il loro valore reale solo se sono conosciuti con la piu' grande precisione la loro origine, la loro storia e il loro ambiente, Considerando che ciascuno Stato ha il dovere di proteggere il patrimonio costituito dai beni culturali esistenti sul proprio territorio contro i pericoli di furto, di scavi clandestini e esportazione illecita, Considerando che, per evitare tali pericoli e' indispensabile che ciascuno Stato prenda maggiormente coscienza degli obblighi morali inerenti al rispetto del proprio patrimonio culturale nonche' di quello di tutte le nazioni, Considerando che i musei, le biblioteche e gli archivi, in quanto istituzioni culturali, devono vigilare affinche' la costituzione delle loro collezioni sia fondata su principi morali universalmente riconosciuti, Considerando che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprieta' di beni culturali recano danno alla comprensione reciproca tra le nazioni che l'UNESCO ha il dovere di favorire, raccomandando tra l'altro agli Stati interessati convenzioni internazionali a tale scopo, Considerando che per essere efficace la protezione del patrimonio culturale deve essere organizzata sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale ed esige una stretta collaborazione tra gli Stati, Considerando che la Conferenza generale dell'UNESCO ha gia' adottato nel 1964 una raccomandazione a tale scopo, Avendo ricevuto nuove proposte concernenti le misure da adottare per impedire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprieta' di beni culturali, questione che costituisce il punto 19 dell'ordine del giorno della sessione, Dopo avere deciso nella sua quindicesima sessione, che tale questione fara' oggetto di una convenzione internazionale, adotta, il quattordici novembre 1970, la presente Convenzione.

[5]ARTICOLO 1.

[6]Ai fini della presente Convenzione vengono considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono alle categorie indicate qui di seguito: (a) collezioni ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico; (b) i beni riguardanti la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonche' la vita dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza nazionale; (c) il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche; (d) gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi archeologici; (e) oggetti d'antiquariato che abbiano piu' di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i sigilli incisi; (f) materiale etnologico; (g) i beni d'interesse artistico quali: (i) quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i prodotti manufatti decorati a mano); (ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque materiale; (iii) incisioni, stampe e litografie originali; (iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in qualunque materiale; (h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) isolati o in collezioni; (i) francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione; (j) archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici; (k) oggetti di mobilia aventi piu' di cento anni e strumenti musicali antichi.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art1 · fonte su Normattiva