Gli Stati parti della presente Convenzione rispetteranno il patrimonio culturale nei territori di cui assicurano le relazioni internazionali e adotteranno le misure atte ad impedire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprieta' illecite di beni culturali in questi territori.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
