[1]ARTICOLO XX. Ratifica, Accettazione e Approvazione

[2]La presente Convenzione e' soggettata a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, che sara' il Governo depositario.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxx · fonte su Normattiva