[1]ARTICOLO XX. Ratifica, Accettazione e Approvazione
[2]La presente Convenzione e' soggettata a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, che sara' il Governo depositario.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
