[1]ARTICOLO XXI. Adesione
[2]La presente Convenzione restera' indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
[1]ARTICOLO XXI. Adesione
[2]La presente Convenzione restera' indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo depositario.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxxi · fonte su Normattiva