[1]ARTICOLO XXV. Depositario

[2]1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sara' depositato presso il Governo depositario, il quale inviera' copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta Convenzione. 2. Il Governo depositario informera' tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la Segreteria, in merito alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dell'entrata in vigore della presente Convenzione agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve, e alle notifiche di denuncia. 3. Quando la presente Convenzione entrera' in vigore, il Governo depositario trasmettera' una copia certificata alla Segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

[3]In fede di che, i Plenipotenziari infrascritti debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

[4]Fatto a Washington, il giorno tre marzo del millenovecentosettantatre.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-19;874~artxxv · fonte su Normattiva