[1]ARTICOLO XXIV. Denuncia
[2]Qualunque Parte potra' denunciare in qualunque momento la presente Convenzione mediante notifica scritta al Governo depositario. La denuncia avra' effetto 12 mesi dopo che il Governo depositario avra' ricevuto la notificazione.
Testo vigente dal 24 febbraio 1976
