Per l'attuazione dell'impegno assunto dal Governo italiano, di cui all'articolo 10 della predetta convenzione, e' prevista la spesa di lire 6.000 milioni, alla quale provvedera' direttamente l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a carico dei fondi del proprio bilancio nelle seguenti misure: lire 1.000 milioni nell'esercizio finanziario 1973; lire 2.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975; lire 1.000 milioni nell'esercizio finanziario 1976. Le predette somme saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'ANAS. Con decreti del Ministro per il tesoro si provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~art4 · fonte su Normattiva