All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3, valutato in lire 15 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1984 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 20 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-14;781~art4 · fonte su Normattiva