[1]comune per la costruzione
[2]Le concessionarie costituiranno un comitato comune paritetico formato da rappresentanti designati dai rispettivi consigli di amministrazione ed aventi mandato di rappresentare le loro societa'. In particolare al comitato comune sara' conferito dalle concessionarie il mandato di: - redigere l'elenco delle imprese da consultare, - esaminare le offerte e decidere l'affidamento dei lotti, - coordinare l'insieme dei lavori di costruzione e vigilare sulla loro buona esecuzione, - assicurare la buona gestione degli appalti e pronunciarsi su tutti gli impegni che conducono ad una modifica del loro importo, - verificare le spese decise di comune accordo e ripartirle per meta' fra le concessionarie, - rappresentare le concessionarie presso la Commissione, per tutto cio' che concerne la costruzione del traforo. Tale comitato comune non verra' disciolto se non dopo la definizione di tutti gli atti connessi con la costruzione dell'opera. Il funzionamento ed i poteri del comitato comune saranno precisati in un accordo che dovra' intervenire tra le concessionarie ed essere comunicato alla Commissione, che ne verifichera' la conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 15 gennaio 1973
