Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale

Art. 2 — Comitato consultivo per la cantieristica

Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito un comitato consultivo, composto di undici esperti, nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, di cui tre designati dallo stesso Ministro ed otto designati, rispettivamente, uno dall'armamento privato, uno dall'armamento pubblico, tre dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali nazionali maggiori, medi e minori, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative su scala nazionale. Il comitato:

  • a)esamina periodicamente, su relazione del Ministro della marina mercantile, lo stato di attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali;
  • b)esamina l'andamento della produzione delle nuove costruzioni navali, in rapporto alle esigenze di rinnovamento e di potenziamento della flotta mercantile commisurate alle necessita' dello sviluppo economico nazionale;
  • c)propone programmi di studio e di ricerca tecnica ed economica nel campo dell'industria delle costruzioni e della propulsione navale;
  • d)esamina ogni altra questione relativa all'attuazione del piano di settore per la ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali, sottopostagli dal Ministro della marina mercantile. Il comitato, convocato almeno due volte l'anno entro i mesi di giugno e di dicembre, redige annualmente una relazione sullo svolgimento della propria attivita' che, a cura del Ministro della marina mercantile, viene trasmessa al CIPE e per conoscenza al Parlamento.

Testo vigente dal 25 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art2 · fonte su Normattiva