• 1)Uffici consolari di una delle Parti contraenti possono essere aperti nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
  • 2)La sede dell'ufficio consolare, la classe e la circoscrizione, nonche' le successive modifiche sono fissate di comune accordo fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art2 · fonte su Normattiva