- 1)Uffici consolari di una delle Parti contraenti possono essere aperti nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
- 2)La sede dell'ufficio consolare, la classe e la circoscrizione, nonche' le successive modifiche sono fissate di comune accordo fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
