• 1)In conformita' con le sue disposizioni legislative e regolamentari lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed accorda l'esenzione dai diritti doganali e altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e da quelle attinenti a servizi analoghi, per:
  • a)gli oggetti, ivi comprese le autovetture, destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;
  • b)gli oggetti destinati all'uso e consumo personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia con lui conviventi.
  • 2)Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni, previste dal paragrafo 1-b) del presente articolo, per quanto attiene agli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art38 · fonte su Normattiva