- 1)In conformita' con le sue disposizioni legislative e regolamentari lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed accorda l'esenzione dai diritti doganali e altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto e da quelle attinenti a servizi analoghi, per:
- a)gli oggetti, ivi comprese le autovetture, destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;
- b)gli oggetti destinati all'uso e consumo personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia con lui conviventi.
- 2)Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni, previste dal paragrafo 1-b) del presente articolo, per quanto attiene agli oggetti importati in occasione della loro prima sistemazione.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
