- 1)I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie con loro conviventi, a condizione che siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e tasse ad eccezione:
- a)delle imposte indirette di natura tale che esse sono normalmente incorporate nel prezzo dei beni o dei servizi;
- b)delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta' situati sul territorio dello Stato di residenza, con riserva delle disposizioni dell'articolo 25;
- c)delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;
- d)delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, nonche' dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 25;
- e)delle imposte di successione e di trasferimento percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 39;
- f)delle imposte e tasse percepite in rimunerazione di servizi resi.
- 2)I membri del personale di servizio che siano cittadini dello Stato d'invio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per il loro servizio.
Testo vigente dal 7 gennaio 1974
