• 1)I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie con loro conviventi, a condizione che siano cittadini dello Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e tasse ad eccezione:
  • a)delle imposte indirette di natura tale che esse sono normalmente incorporate nel prezzo dei beni o dei servizi;
  • b)delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta' situati sul territorio dello Stato di residenza, con riserva delle disposizioni dell'articolo 25;
  • c)delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;
  • d)delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, nonche' dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 25;
  • e)delle imposte di successione e di trasferimento percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 39;
  • f)delle imposte e tasse percepite in rimunerazione di servizi resi.
  • 2)I membri del personale di servizio che siano cittadini dello Stato d'invio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per il loro servizio.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art37 · fonte su Normattiva