• 1)Se, per qualsiasi ragione, il capo dell'ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, la reggenza temporanea dell'ufficio consolare puo' essere affidata ad un funzionario o ad un impiegato dello stesso o di un altro ufficio consolare dello Stato d'invio, oppure ad un funzionario della sua rappresentanza diplomatica. Il cognome ed il nome di questa persona devono essere preventivamente comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
  • 2)La persona incaricata della reggenza temporanea dell'ufficio consolare godra' delle facilitazioni, privilegi ed immunita' del capo dell'ufficio consolare stabiliti dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art5 · fonte su Normattiva