[1]annuale e rapporto sull'analisi e valutazione

[2]1. Entro sei mesi dalla conclusione di ciascuna annata della iuta, il Consiglio pubblica una relazione annuale per illustrare le proprie attivita' e per fornire, se lo ritiene opportuno, altre informazioni. 2. Il Consiglio valuta ed esamina ogni anno la situazione e le prospettive della iuta sul piano mondiale, compresi gli aspetti relativi alla concorrenza con le fibre sintetiche e i prodotti di sostituzione e ne comunica i risultati ai membri. 3. Tale analisi deve essere effettuata in base ai dati forniti dai membri in merito alla situazione sul piano nazionale, relativi alla produzione, alle scorte, alle esportazioni ed alle importazioni, al consumo ed ai prezzi della iuta, dei prodotti da essa derivati, delle fibre sintetiche e dei prodotti di sostituzione, nonche' in base ad altri dati comunicati al Consiglio direttamente oppure attraverso organizzazioni delle Nazioni unite, quali UNCTAD e FAO, "organizzazioni intergovernative e non governative.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art32 · fonte su Normattiva