[1], studi ed informazioni

[2]1. Il Consiglio mantiene stretti contatti con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con la FAO, per ottenere dati recenti e attendibili su tutti i fattori relativi alla iuta e prodotti derivati. L'Organizzazione raccoglie, confronta ed eventualmente pubblica i dati statistici relativi alla produzione, agli scambi, all'approvvigionamento, alle scorte, al consumo ed ai prezzi della iuta, dei prodotti da essa derivati, delle fibre sintetiche e dei prodotti di sostituzione, se lo ritiene necessario ai fini del buon funzionamento del presente accordo. 2. I membri forniscono dati statistici ed informazioni entro un periodo di tempo ragionevole e con la massima completezza compatibile con la legislazione nazionale. 3. Il Consiglio puo' disporre l'effettuazione di studi sulle tendenze e sui problemi dell'economia della iuta sul piano mondiale a breve e a lungo termine. 4. Il Consiglio fa in modo che le informazioni pubblicate non pregiudichino il carattere riservato delle operazioni di persone o di societa' che producono, lavorano oppure commercializzano la iuta, i prodotti da essa derivati, le fibre sintetiche e i prodotti di sostituzione.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art31 · fonte su Normattiva