[1]e vicepresidente del consiglio

[2]1. Per ogni annata della iuta il Consiglio elegge un presidente ed un vicepresidente, che non sono retribuiti dall'organizzazione. 2. Il presidente e il vicepresidente vengono eletti, il primo tra i rappresentanti dei membri esportatori e il secondo tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alternano ogni anno tra le due categorie di membri, senza escludere tuttavia la possibilita' della rielezione di uno o di ambedue i titolari, in circostanze eccezionali, con votazione speciale del Consiglio. 3. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di assenza temporanea di quest'ultimo. In caso di assenza temporanea sia del presidente che del vicepresidente, oppure di assenza permanente di uno o di ambedue, il Consiglio puo' eleggere tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o tra i rappresentanti dei membri importatori, se del caso, nuovi titolari di queste funzioni, a titolo temporaneo o permanente.

Testo vigente dal 20 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;88~art8 · fonte su Normattiva