[1]e vicepresidenti del Consiglio

[2]1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonche' un primo ed un secondo vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Il presidente ed il primo vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste due categorie si alternano. 3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e dei due vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o piu' di essi, il Consiglio puo' eleggere, fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. 4. ne' il presidente, ne' alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art8 · fonte su Normattiva