- Ai fini del presente Accordo verra' inteso come:
- a)Riconoscimento degli Studi: il riconoscimento ufficiale di studi di istruzione media o simile, a mezzo di' tabelle di equipollenza che consentano la prosecuzione degli studi oppure l'ottenimento dei rispettivi diplomi, certificati e titoli ufficiali, corrispondenti a livelli o gradi di studi riconosciuti in ciascuno degli Stati Parte.
- b)Educazione Media, Diversificata e Professionale: livello di studi successivo a quello dell'educazione di base, avente come obiettivo sia l'incremento dello sviluppo integrale dell'allievo e la sua formazione culturale, che l'orientamento per definire il proprio campo di studi e di lavoro, offrendogli una formazione scientifica, umanistica e tecnica che consenta al medesimo la prosecuzione degli studi nel livello di educazione superiore in ciascuno degli Stati Parte,
- c)Educazione Superiore: livello di insegnamento, ricerca e innovazione, comprensivo dell'educazione formale professionale come prosecuzione degli studi nel ciclo di formazione permanente e integrale dell'allievo o dello studente.
- d)Riconoscimento immediato: il riconoscimento automatico e reciproco degli studi, titoli, diplomi o gradi di livello medio od a questi equipollenti, rilasciati dalle autorita' competenti che consentano all'allievo ovvero allo studente la prosecuzione degli studi nel livello di educazione superiore in ciascuno degli Stati Parte.
Testo vigente dal 28 giugno 2012
