- Gli studenti che abbiano concluso il ciclo di educazione media o ad essa equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto il titolo di Baccelliere in conformita' con l'ordine degli studi venezuelano potranno accedere a qualsiasi istituzione di educazione superiore sita nel territorio italiano, previo compimento di (1) un anno di studi presso istituzioni scolastiche italo-venezuelane che aderiscano alle condizioni stabilite nel presente Accordo, oppure presso una Universita' venezuelana.

Testo vigente dal 28 giugno 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-06-05;88~accordo-art4 · fonte su Normattiva